VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 30 dicembre 1900, n. 454, che approva lo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il Culto per l'esercizio finanziario 1900-901; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. All'organico della Direzione generale del Fondo per il Culto e' aggiunta una speciale classe transitoria di ufficiali d'ordine con 24 posti retribuiti in ragione di annue lire 800 per ciascuno, allo scopo di collocarvi altrettanti scrivani straordinari che prestino servizio nell'Amministrazione centrale da oltre 8 anni e che ne siano riconosciuti meritevoli da una Commissione composta come e' prescritto nell'articolo 21 del Regolamento approvato con R. decreto 8 febbraio 1885, n. 3115.