VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 30 dicembre 1900, n. 454, che approva  lo  stato  di
previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo  per  il  Culto
per l'esercizio finanziario 1900-901; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  All'organico della Direzione generale del Fondo  per  il  Culto  e'
aggiunta una speciale classe transitoria di ufficiali d'ordine con 24
posti retribuiti in ragione di annue  lire  800  per  ciascuno,  allo
scopo di collocarvi altrettanti scrivani  straordinari  che  prestino
servizio nell'Amministrazione centrale da oltre 8 anni e che ne siano
riconosciuti  meritevoli  da  una  Commissione   composta   come   e'
prescritto nell'articolo 21 del Regolamento approvato con R.  decreto
8 febbraio 1885, n. 3115.